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La ricetta? Per gli autori di "FoodLaw" è arte applicata in serie

2017-08-04 Spesso un piatto d’autore, per esempio “Riso, oro e zafferano” di Gualtiero Marchesi, può essere ritenuto arte, benché l’idea s’incarni in un bene di consumo concepito fin da subito per essere riproducibile in un numero infinito di esemplari. Tra i quali, non vi sono un solo “originale” e tante “copie”, ma tanti “originali” di uguale valore. Proprio per il suo valore creativo e originale, allora, quel piatto può essere tutelato in senso giuridico.
Spiegano in che modo difendere l’opera gastronomica, Carmine Coviello e Davide Mondin nel libro FoodLaw. La tutela della creatività in cucina (Edizioni Plan, 2017), scritto in collaborazione con ALMA-La Scuola internazionale di cucina italiana.
Ma ha ancora senso, Davide, parlare di copyright, in una rete in cui regna il copia-incolla?
«Credo di sì. Anzitutto: voglio tutelare solo la veste espressiva che ho dato alla mia idea gastronomica oppure quanto deriva dall’applicazione di quell’idea? Non posso dire di aver inventato la carbonara, per esempio. Ma può essere esclusivamente mio il particolare modo con cui spiego come si prepara, tramite parole, schemi o figure. In questo caso, posso tutelare il testo con cui spiego una ricetta già di pubblico dominio. Secondo una sentenza del Tribunale di Milano del 2013, sfruttare il testo a contenuto gastronomico di altri e ricopiarlo integralmente senza il loro consenso, anche citando la fonte, è plagio: quel testo è un’opera letteraria da cui chi copia ricava un vantaggio morale od economico».
E nel secondo caso?
«Se ciò che ho inventato non è una particolare forma espressiva, ma una nuova “idea gastronomica”, cioè un piatto che ancora non esiste o è la rivisitazione personale di un piatto tradizionale, ho due strade: non m’importa che mi venga riconosciuta la paternità di quel piatto né m’interessa goderne i frutti in via esclusiva o lo voglio tutelare perché possa essere io il primo ad avvantaggiarmene economicamente e moralmente. Prendiamo l’“Omaggio a…”. Se una sera faccio “l’omaggio a Gualtiero Marchesi”, non inganno sul fatto che ci sia lui come chef (nessun cliente pensa questo), ma è giusto che io, attraverso un’iniziativa personale di cui l’omaggiato magari non è consapevole e che potrebbe anche non condividere, ricavi un guadagno, sfruttando la sua idea? Sono al riparo da denunce di concorrenza sleale? E se ho riprodotto malamente il piatto originale? Il nostro libro vuole aiutare l’omaggiato a non sentirsi completamente inerme di fronte all’omaggiante…».
È un interesse privato, in effetti, non pubblico.
«Se all’inventore della ricetta non importa che altri la utilizzino, può fare ciò che crede, ma se desidera il diritto a guadagnare con quella ricetta, e i cuochi non sono onlus, non è scandaloso che la voglia tutelare. Il nostro libro prova a fornire delle soluzioni per aiutarlo, se ci sono le condizioni per definire originale la sua ricetta. È giusto che, prima di chiunque altro, sia l’autore a valutare se e come avvantaggiarsi di un’attività inventiva. Avviene in qualsiasi settore produttivo».
A quali condizioni un prodotto gastronomico può essere considerato opera d’arte?
«Si apre un dibattito infinito, ma una cosa è certa: a prescindere da chi decida quando qualcosa sia considerabile opera d’arte dal punto di vista filosofico, sociale ed economico, è il diritto che stabilisce quando in concreto ciò avvenga e che conseguenze ne derivino. La normativa sul diritto d’autore risale agli anni Quaranta del Novecento e si interessa di espressioni destinate ad essere percepite e apprezzate solo tramite i sensi della vista e dell’udito. Il prodotto gastronomico, però, deve soddisfare anche, se non soprattutto, il gusto… Forse il piatto di uno chef, più che a un’opera d’arte figurativa, è equiparabile a un prodotto di design. È la riproduzione di un “oggetto” che soddisfa un bisogno pratico, in un numero potenzialmente infinito di copie. Ogni copia ha un valore creativo che esula dallo spazio-tempo in cui è stato creato il piatto originale. È arte applicata in serie, e come tale può essere tutelata. Non ci sono strumenti normativi specificatamente previsti per il design in cucina, ma probabilmente si possono “piegare” a tal fine quelli esistenti… È quello che abbiamo provato a spiegare nel nostro libro».

Mariagrazia Villa

Carmine Coviello e Davide Mondin, FoodLaw. La tutela della creatività in cucina, ALMA-Edizioni Plan, 2017, pagine 132, euro 27.

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